Art. 3.
            Domande di ammissione dei candidati italiani
  Per  partecipare  alla valutazione comparativa, il candidato dovra'
compilare apposita domanda in carta semplice, secondo il  modello  di
cui    all'allegato    A,    fornito   anche   per   via   telematica
(http://www.unimol.it/html/docret/bando4.htm),       indicando
obbligatoriamente   il  codice  fiscale.  Tale  domanda,  debitamente
firmata  (pena  l'esclusione  dalla  procedura  concorsuale),  potra'
essere  consegnata  a  mano  -  unitamente  alla fotocopia del codice
fiscale e di  un  valido  documento  di  riconoscimento  -  a  questa
Universita'  (via  F.De Sanctis - 86100 Campobasso), entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta  a  decorrere  dal
giorno  successivo  a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, o inviata, a mezzo raccomandata con  avviso
di  ricevimento,  al  rettore  di  questo Ateneo (via F. De Sanctis -
86100 Campobasso) entro il termine suindicato. A tal fine fara'  fede
il  timbro  e  la  data dell'ufficio postale accettante.   Qualora il
termine venga a scadere in un giorno festivo, si intendera' protratto
al primo giorno feriale immediatamente seguente.
  Nella domanda i  candidati  dovranno  indicare,  pena  l'esclusione
dalla   procedura   di   valutazione  comparativa,  con  chiarezza  e
precisione:
  cognome e nome;
  data e luogo di nascita;
  codice fiscale;
  facolta';
  settore scientifico-disciplinare.
  Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare  sotto   la   loro
responsabilita':
  1)  la  cittadinanza  posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
  2) di non aver riportato condanne penali o  le  eventuali  condanne
riportate,  indicando  gli estremi delle relative sentenze, e/o gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
  3) di non essere professori universitari di ruolo di  prima  fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale
presentano la domanda;
  4)  di  aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390,
di seguito riportato:
  "Ogni  candidato,  a   pena   di   esclusione,   puo'   partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie,  nell'arco  di
un  anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione delle domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione
comparativa prescelta".
  Il  candidato  e'  escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro  l'anno
solare  di  riferimento;  ai  fini  dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente.
  5) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego  presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e  di  non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  6)  di  essere  iscritti  nelle  liste  elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi  della  non  iscrizione  o
della cancellazione dalle medesime;
  7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  8) l'attuale qualifica rivestita e la sede dove prestano servizio.
  La  mancanza  delle  dichiarazioni  di cui ai punti 3), 4), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
  Il candidato che non riveste la qualifica di  professore  associato
potra'   indicare  la  disciplina,  scelta  all'interno  del  settore
scientifico disciplinare della  procedura  concorsuale,  nella  quale
intende sostenere la prova didattica.
  Nella  domanda  deve  essere  indicato il recapito che il candidato
elegge  ai  fini  della  valutazione  comparativa.   Ogni   eventuale
variazione  dello  stesso  deve  essere  tempestivamente comunicata a
questa Universita'.
  I candidati riconosciuti portatori di handicap  devono  specificare
nella  domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  L'amministrazione universitaria non assume  alcuna  responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento    dell'indirizzo    indicato     nel     la     domanda.
L'amministrazione   universitaria,   inoltre,   non   assume   alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo  recapito  delle
comunicazioni  relative  al concorso per cause non imputabili a colpa
all'amministrazione stessa, ma a disguidi postali  o  telegrafici,  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  Gli  aspiranti  che  sono  in  possesso  di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
  1) curriculum firmato, in duplice copia,  della  propria  attivita'
scientifica e didattica;
  2)  documenti  e  titoli  ritenuti  utili ai fini della valutazione
comparativa e relativo elenco in duplice copia;
  3) elenco,  in  duplice  copia,  delle  pubblicazioni  che  saranno
presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
  4)  elenco,  in  duplice  copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
  Tutti gli  elenchi  di  cui  ai  numeri  precedenti  devono  essere
sottoscritti dal candidato.
  I titoli devono essere prodotti in carta libera.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I  candidati  possono  dimostrare  il  possesso  dei  titoli  sopra
indicati mediante le forme di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative  consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato C.
  I titoli possono altresi essere prodotti  in  originale,  in  copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (allegato C),.  La  sottoscrizione  della  dichiarazione
puo'  avvenire  davanti  al  responsabile  del  procedimento; in caso
contario la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente
alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
  L'amministrazione si riserva la facolta'  di  procedere  ad  idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
  Non e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati  presso  questa  o  altre  amministrazioni,  o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.