Art. 3. Domande di ammissione dei candidati italiani Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato dovra' compilare apposita domanda in carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato A, fornito anche per via telematica (http://www.unimol.it/html/docret/bando4.htm), indicando obbligatoriamente il codice fiscale. Tale domanda, debitamente firmata (pena l'esclusione dalla procedura concorsuale), potra' essere consegnata a mano - unitamente alla fotocopia del codice fiscale e di un valido documento di riconoscimento - a questa Universita' (via F.De Sanctis - 86100 Campobasso), entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, o inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al rettore di questo Ateneo (via F. De Sanctis - 86100 Campobasso) entro il termine suindicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno feriale immediatamente seguente. Nella domanda i candidati dovranno indicare, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, con chiarezza e precisione: cognome e nome; data e luogo di nascita; codice fiscale; facolta'; settore scientifico-disciplinare. Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la loro responsabilita': 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 3) di non essere professori universitari di ruolo di prima fascia inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale presentano la domanda; 4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta". Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento; ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente. 5) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 6) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari; 8) l'attuale qualifica rivestita e la sede dove prestano servizio. La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 6) e 7) comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa. Il candidato che non riveste la qualifica di professore associato potra' indicare la disciplina, scelta all'interno del settore scientifico disciplinare della procedura concorsuale, nella quale intende sostenere la prova didattica. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata a questa Universita'. I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nel la domanda. L'amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa all'amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Gli aspiranti che sono in possesso di eventuali titoli devono inoltre allegare alla domanda: 1) curriculum firmato, in duplice copia, della propria attivita' scientifica e didattica; 2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia; 3) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5; 4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla domanda. Tutti gli elenchi di cui ai numeri precedenti devono essere sottoscritti dal candidato. I titoli devono essere prodotti in carta libera. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato C. I titoli possono altresi essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato C),. La sottoscrizione della dichiarazione puo' avvenire davanti al responsabile del procedimento; in caso contario la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.