Art. 4.
            Domande di ammissione dei candidati stranieri
  Per partecipare alla valutazione comparativa, i candidati stranieri
(intendendo per tali  i  cittadini  degli  stati  membri  dell'Unione
europea  e  quelli extracomunitari) compilano il modulo della domanda
(allegato    B),     fornito     anche     per     via     telematica
(http://www.unimol.it/html/docret/bando4.htm),  con le modalita' e le
indicazioni obbligatorie di cui all'art. 3  del  presente  bando,  ad
esclusione dei punti 6) e 7).
  I  candidati  devono inoltre dichiarare nella stessa domanda, sotto
la loro responsabilita':
  1) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  2)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza.
  La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 3
(prima  parte)  e  del  punto  2)  del  presente articolo comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
  I cittadini dell'Unione europea possono:
  a) dimostrare il possesso dei titoli  sopra  indicati  mediante  le
forme   di   semplificazione   delle   certificazioni  amministrative
consentite dalla legge 15/1968 e dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 403/1998, compilando l'allegato C;
  b)  produrre  i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia  dichiarata  conforme  all'originale   mediante   dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando
l'allegato C. La sottoscrizione  della  dichiarazione  puo'  avvenire
davanti  al  responsabile  del procedimento; nel caso in cui cio' non
avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente
alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
  Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  403/1998,  i cittadini extracomunitari residenti in
Italia secondo  le  disposizioni  del  regolamento  anagrafico  della
popolazione  residente  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive  in  parola  limitatamente  ai  casi  in cui si tratti di
comprovare  stati,  fatti  e  qualita'  personali,  certificabili   o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive.
  I  cittadini  extracomunitari  non  residenti  in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della  popolazione  residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e
quelli  residenti,  limitatamente  alle  ipotesi  in  cui non possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli  2  e  4
della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  devono produrre i titoli in
originale ovvero in copia autenticata.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui   lo   straniero   e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e  debbono,  altresi,  essere
legalizzati  dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti
e documenti redatti in lingua  straniera  deve  essere  allegata  una
traduzione,   in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.
  Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  o pubblicazioni
presentati presso questa  o  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.