Art. 4. Domande di ammissione dei candidati stranieri Per partecipare alla valutazione comparativa, i candidati stranieri (intendendo per tali i cittadini degli stati membri dell'Unione europea e quelli extracomunitari) compilano il modulo della domanda (allegato B), fornito anche per via telematica (http://www.unimol.it/html/docret/bando4.htm), con le modalita' e le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 3 del presente bando, ad esclusione dei punti 6) e 7). I candidati devono inoltre dichiarare nella stessa domanda, sotto la loro responsabilita': 1) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 2) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza. La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 3 (prima parte) e del punto 2) del presente articolo comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa. I cittadini dell'Unione europea possono: a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, compilando l'allegato C; b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato C. La sottoscrizione della dichiarazione puo' avvenire davanti al responsabile del procedimento; nel caso in cui cio' non avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, i cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e quelli residenti, limitatamente alle ipotesi in cui non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono produrre i titoli in originale ovvero in copia autenticata. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi, essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.