Art. 5. Pubblicazioni Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa, nell'eventuale limite massimo indicato all'art. 1 del presente bando, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate in copia con apposito plico a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r., a ciascun componente della commissione giudicatrice, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto rettorale di nomina della commissione medesima; varra' in questa ipotesi la data di spedizione come consegna. Nello stesso termine il candidato deve perentoriamente produrre le medesime pubblicazioni presso l'ufficio protocollo (Universita' degli studi del Molise - via De Sanctis - 86100 Campobasso), che le smistera' nella sede di svolgimento del concorso, con apposito plico raccomandato o consegnato a mano; in quest'ultimo caso l'ufficio protocollo rilascera' apposita ricevuta. Qualora il plico contenente le pubblicazioni venga inviato a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r., varra' la data di spedizione come consegna. Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni giudicatrici. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni - procedura di valutazione comparativa per posti di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare e la facolta' per la quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata oppure puo' comprovare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', che la copia delle pubblicazioni e' conforme all'originale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato C). La sottoscrizione della dichiarazione puo' avvenire davanti al responsabile del procedimento; in caso contrario deve essere presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento. La disposizione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, si applica, oltre ai cittadini italiani, anche ai cittadini della Comunita' europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva in parola qualora il fatto sia certificabile da parte di soggetti pubblici e privati italiani. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia e quelli residenti, limitatamente all'ipotesi in cui non possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, devono produrre la documentazione in originale o in copia autentica. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica". L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti la data, il luogo di pubblicazione e l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione resa in forma sostitutiva dal candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (allegato C). Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione comparativa deve far pervenire tante copie di pubblicazioni, con annesso elenco debitamente firmato, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.