Art. 5.
                            Pubblicazioni
  Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione   comparativa,  nell'eventuale  limite  massimo  indicato
all'art. 1 del presente bando, con un elenco delle stesse firmato  ed
identico  a  quello  allegato  alla  domanda di partecipazione, vanno
inviate in copia con apposito plico a mezzo del servizio postale, con
raccomandata   a.r.,   a   ciascun   componente   della   commissione
giudicatrice,   entro  il  termine  perentorio  di  giorni  trenta  a
decorrere dal giorno successivo a quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto rettorale di
nomina  della  commissione medesima; varra' in questa ipotesi la data
di spedizione come consegna. Nello stesso termine il  candidato  deve
perentoriamente  produrre  le medesime pubblicazioni presso l'ufficio
protocollo (Universita' degli studi del Molise -  via  De  Sanctis  -
86100  Campobasso),  che  le  smistera' nella sede di svolgimento del
concorso, con apposito plico raccomandato o  consegnato  a  mano;  in
quest'ultimo  caso l'ufficio protocollo rilascera' apposita ricevuta.
Qualora il plico contenente le pubblicazioni venga  inviato  a  mezzo
del  servizio  postale,  con  raccomandata  a.r.,  varra'  la data di
spedizione come consegna.
  Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal  precedente  primo  comma
non   potranno  essere  prese  in  considerazione  dalle  Commissioni
giudicatrici.
  Sui plichi contenenti le pubblicazioni  deve  essere  riportata  la
dicitura  "Pubblicazioni  -  procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia" e  devono
essere  indicati  chiaramente  la  sigla  e  il  titolo  del  settore
scientifico-disciplinare e la facolta'  per  la  quale  l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e  indirizzo  del
candidato.
  Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in  copia
autenticata  oppure  puo'  comprovare,  con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', che la copia delle pubblicazioni e' conforme
all'originale, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   403/1998  (allegato  C).  La
sottoscrizione  della  dichiarazione   puo'   avvenire   davanti   al
responsabile   del   procedimento;  in  caso  contrario  deve  essere
presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento
di riconoscimento.
  La disposizione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  403/1998,  si applica, oltre ai cittadini italiani,
anche   ai   cittadini   della   Comunita'   europea.   I   cittadini
extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le  disposizioni del
regolamento anagrafico  della  popolazione  residente  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio 1989, n. 223,
possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva in parola qualora  il
fatto  sia  certificabile  da  parte  di  soggetti pubblici e privati
italiani. I cittadini  extracomunitari  non  residenti  in  Italia  e
quelli  residenti,  limitatamente  all'ipotesi  in  cui  non  possono
utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n.  403/1998,  devono  produrre  la
documentazione in originale o in copia autentica.
  Per  i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
  "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni  qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della
Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica".
  L'assolvimento  di  tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti la data, il luogo  di
pubblicazione  e l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione resa in
forma sostitutiva dal candidato sotto la propria responsabilita',  ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (allegato C).
  Le  pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue:  italiano,  latino,  francese,
inglese,   tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono  essere
presentati in copie dattiloscritte  insieme  con  il  testo  stampato
nella lingua originale.
  Il   candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di  valutazione
comparativa deve far pervenire  tante  copie  di  pubblicazioni,  con
annesso  elenco  debitamente  firmato,  quante  sono  le procedure di
valutazione comparativa a cui partecipa.