Art. 7. Costituzione delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita' indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del rettore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di sostituzione disposti dal rettore ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.