Art. 7.
             Costituzione delle commissioni giudicatrici
  Le  commissioni  giudicatrici  sono  costituite  con  le  modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390.
  Le  commissioni  giudicatrici sono nominate con decreto del rettore
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi  per  cause  sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di  sostituzione  disposti  dal  rettore  ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  19
ottobre  1998,  n.  390,  nelle  commissioni giudicatrici subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
  Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche  dello  stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.