Art. 8.
                             Ricusazione
  Eventuali istanze di ricusazione di uno  o  piu'  componenti  delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni  previste  dall'art.  51  del  Codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine  perentorio  di  giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto
rettorale di nomina delle commissioni medesime. Decorso tale  termine
e  comunque  dopo  l'insediamento  della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.