Art. 9. Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato. Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in considerazione i seguenti criteri: a) il grado di originalita' dell'apporto fornito dai lavori del candidato, ponendo in evidenza i principali avanzamenti epistemologici raggiunti; b) la correttezza e l'attendibilita' dei criteri seguiti dal candidato nella selezione delle fonti; c) il rigore del metodo adottato e la coerenza tra il processo logico-conoscitivo e le conclusioni raggiunte; d) la congruenza della produzione scientifica con la disciplina a concorso; e) il grado e la qualita' comunicativa; f) l'impegno e la complessita' implicati dai temi prescelti; g) la progressione nella maturita' scientifica; h) la continuita' dell'impegno scientifico, avendo riguardo alla complessita', varieta' e rilevanza dei temi trattati e l'esperienza del candidato; i) la diffusione dei lavori scientifici; l) i lavori di collaborazione sono valutati laddove sia identificabile il contributo dei singoli autori. Le commissioni, nella motivazione collegiale, devono sempre esplicitare le ragioni dei convincimenti raggiunti, in relazione ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonche' degli ulteriori summenzionati criteri, dei quali avranno ritenuto di servirsi. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta, privilegiando in particolare l'attivita' congrua con la tipologia di impegno didattico richiesto nel bando di concorso; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca e/o di assegni di collaborazione ad attivita' di ricerca e contratti, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 449/1997 e del comma 6, art. 19 del CCNL del comparto del personale delle universita', 1994/1997; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; h) il giudizio della struttura didattica e di ricerca di appartenenza del candidato. Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato sostengono, previa convocazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima, anche una prova didattica su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto della lezione. Sono esonerati dalla prova didattica i candidati che, all'inizio dei lavori della commissione, risultino vincitori di concorsi a posti di professore associato, i cui atti siano gia' stati approvati con decreto ministeriale, ancorche' in attesa di nomina. Sono invece tenuti a sostenere la prova didattica coloro che, gia' vincitori di concorso a professore associato abbiano rinunciato alla nomina, e coloro che siano cessati dalla qualifica di professore associato. Per professore associato si intende soltanto colui che rivesta tale qualifica nelle universita' della Repubblica. La prova didattica e' pubblica. Per sostenere la prova suddetta i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. Ai fini di tale votazione ciascun commissario dispone di un massimo di tre voti favorevoli. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro 4 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle pubblicazioni alla commissione stessa. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il predetto termine, secondo le modalita' di cui all'art. 2 del regolamento di ateneo. Il rettore con provvedimento motivato, adotta le procedure per la sostituzione di alcuni componenti o dell'intero collegio, secondo le modalita' di cui all'art. 3 del regolamento di ateneo.