Art. 9.
     Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
  Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere   alla   valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del  procedimento  di  cui
all'art.  15,  il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il  bando.  I  criteri
sono  pubblicizzati  almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
  Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il  curriculum,
i  titoli  e  le  pubblicazioni  scientifiche,  presentati da ciascun
candidato.
  Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le   pubblicazioni   scientifiche   dei   candidati,   prendono    in
considerazione i seguenti criteri:
  a)  il  grado  di  originalita' dell'apporto fornito dai lavori del
candidato,   ponendo   in   evidenza   i    principali    avanzamenti
epistemologici raggiunti;
  b)  la  correttezza  e  l'attendibilita'  dei  criteri  seguiti dal
candidato nella selezione delle fonti;
  c) il rigore del metodo adottato e  la  coerenza  tra  il  processo
logico-conoscitivo e le conclusioni raggiunte;
  d)  la  congruenza della produzione scientifica con la disciplina a
concorso;
  e) il grado e la qualita' comunicativa;
  f) l'impegno e la complessita' implicati dai temi prescelti;
  g) la progressione nella maturita' scientifica;
  h)  la  continuita'  dell'impegno scientifico, avendo riguardo alla
complessita', varieta' e rilevanza dei temi trattati  e  l'esperienza
del candidato;
  i) la diffusione dei lavori scientifici;
  l)   i   lavori   di   collaborazione  sono  valutati  laddove  sia
identificabile il contributo dei singoli autori.
  Le  commissioni,  nella  motivazione  collegiale,   devono   sempre
esplicitare  le  ragioni dei convincimenti raggiunti, in relazione ai
criteri di cui alle  lettere  a),  b),  c),  d),  e),  nonche'  degli
ulteriori  summenzionati  criteri,  dei  quali  avranno  ritenuto  di
servirsi.
  Costituiscono, in ogni caso, titoli  da  valutare  specificatamente
nelle valutazioni comparative:
  a)  l'attivita'  didattica  svolta,  privilegiando  in  particolare
l'attivita' congrua con la tipologia di impegno  didattico  richiesto
nel bando di concorso;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)   l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso  soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate  ad  attivita'   di   ricerca   e/o   di   assegni   di
collaborazione   ad  attivita'  di  ricerca  e  contratti,  ai  sensi
dell'art. 51 della legge n. 449/1997 e del comma  6,  art.  19  del
CCNL del comparto del personale delle universita', 1994/1997;
  e)   l'attivita'   in   campo   clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari  in  cui  sia   richiesta   tale   specifica
competenza;
  f)   l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca;
  g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e  scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale;
  h)   il   giudizio  della  struttura  didattica  e  di  ricerca  di
appartenenza del candidato.
  Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni  scientifiche,
i  candidati  non  appartenenti  alla  fascia di professore associato
sostengono, previa  convocazione  tramite  lettera  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno non meno di venti giorni prima, anche una prova
didattica su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine
ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla
commissione, scegliendo immediatamente quello  che  formera'  oggetto
della lezione.
  Sono  esonerati  dalla  prova didattica i candidati che, all'inizio
dei lavori della commissione, risultino vincitori di concorsi a posti
di professore associato, i cui atti siano gia'  stati  approvati  con
decreto  ministeriale,  ancorche'  in attesa di nomina.   Sono invece
tenuti a sostenere la prova didattica coloro che, gia'  vincitori  di
concorso  a  professore  associato  abbiano rinunciato alla nomina, e
coloro che siano cessati dalla qualifica di professore associato. Per
professore associato si  intende  soltanto  colui  che  rivesta  tale
qualifica nelle universita' della Repubblica.
  La prova didattica e' pubblica.
  Per sostenere la prova suddetta i candidati devono essere muniti di
un valido documento di riconoscimento.
  Al   termine   dei   lavori   la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non  piu'  di  tre  idonei,  per
ciascun posto bandito.
  Ai fini di tale votazione ciascun commissario dispone di un massimo
di tre voti favorevoli.
  Gli  atti  della  commissione  sono  costituiti  dai  verbali delle
singole  riunioni,  dei  quali  sono  parte  integrante   i   giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  La  relazione  riassuntiva  dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
  Le  commissioni,  conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico  chiuso  e  sigillato  con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
  Le commissioni  giudicatrici  devono  concludere  la  procedura  di
valutazione  comparativa  entro  4  mesi  dalla  data di scadenza del
termine per la presentazione  delle  pubblicazioni  alla  commissione
stessa.
  Il  rettore  puo'  prorogare,  per una sola volta e per non piu' di
quattro mesi, il  predetto  termine,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 2 del regolamento di ateneo.
  Il  rettore  con provvedimento motivato, adotta le procedure per la
sostituzione di alcuni componenti o dell'intero collegio, secondo  le
modalita' di cui all'art. 3 del regolamento di ateneo.