Art. 10.
                  Restituzione della documentazione
  I  candidati  potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con  spese  a  loro  carico,  della
documentazione  presentata.  Tale restituzione sara' effettuata salvo
eventuale  contenzioso  in  atto.  Trascorso  tale   termine   questa
Universita'  disporra'  del  materiale  secondo  le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilita'.