Art. 3.
                 Domanda e termine di presentazione
  La domanda di ammissione alla procedura deve essere indirizzata  al
magnifico  rettore dell'Universita' degli studi di Messina, piazza S.
Pugliatti n. 1 - 98122  Messina  e  redatta  in  carta  semplice,  su
apposito  modello  - allegato B, che fa parte integrante del presente
bando.
  La domanda puo' essere presentata anche  utilizzando  la  fotocopia
della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato
B  -  fac-simile  della  domanda, purche' sia chiara ed integrale. In
ogni caso la  domanda  deve  essere  scritta  a  macchina  ovvero  in
stampatello ma in modo chiaro e assolutamente leggibile.
  La   domanda   deve   essere  presentata  direttamente  o  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il  termine  perentorio
di  giorni  trenta  a  decorrere  dal  giorno  successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale -  4serie
speciale - della Repubblica.
  La  data  di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno  prese  in
considerazione  le  domande  non  sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e  quelle  che,  per  qualsiasi  causa,  dovessero  essere
prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato.
  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  procedura di valutazione
comparativa indetta con il presente decreto verranno  inoltrate  agli
interessati   a   mezzo  di  raccomandata  con  tassa  a  carico  del
destinatario.
  I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda tutti i titoli  di
cui   al  successivo  art.  5  che  ritengono  utili  ai  fini  della
valutazione da parte della commissione esaminatrice,  il  certificato
delle  votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello
di laurea, nonche' il curriculum della propria attivita'  scientifica
(dottorato  di  ricerca o curriculum scientifico-professionale idoneo
per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca),   l'elenco   delle
pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli.
  I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero   in   copia   dichiarata   conforme   all'originale  mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403.
  I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il possesso dei titoli
sopra  indicati  mediante   la   forma   di   semplificazione   delle
certificazioni  amministrative  consentite  dalla  legge  n. 15/1968,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968  e  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 275 del 24 novembre 1998
(modulo C allegato).
  Le stesse modalita' previste per i cittadini italiani si  applicano
ai   cittadini   dell'Unione  europea.  I  cittadini  extracomunitari
residenti  in  Italia  secondo  le   disposizioni   del   regolamento
anagrafico  della  popolazione  residente  approvato  con decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.   223,   possono
utilizzare  le  dichiarazioni  sostitutive in parola limitatamente ai
casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
  Nell'ambito  dei  titoli,  le  pubblicazioni,  che  debbono  essere
comunque allegate alla domanda e corredate da elenco, sono valutabili
se  presentate  in  forma di estratti di stampa (poiche' le bozze non
presuppongono  l'avvenuta  pubblicazione).    L'Amministrazione   non
assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente
da  inesatta  indicazione  del recapito da parte del concorrente o da
mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento  dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.