Art. 6.
                      Commissione giudicatrice
  La   commissione   giudicatrice   e'   composta   dal  responsabile
scientifico del progetto cui e' stato destinato l'assegno  e  da  due
membri,    tra    i    professori    e    i   ricercatori   dell'area
scientifico-disciplinare  riguardante  l'assegno  messo  a  concorso,
nominati  dal  consiglio  della  struttura.  Espletate  le  prove, la
commissione forma la graduatoria  secondo  l'ordine  decrescente  del
punteggio finale.
  La  graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun  candidato
con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  della preferenza prevista
dall'ultimo comma del precedente art. 5.
  Il direttore della  struttura  di  ricerca  interessata  garantisce
adeguata  pubblicita'  agli  atti,  dalla  data  di pubblicazione dei
quali, decorre il termine per eventuali impugnative da  inoltrare  al
rettore entro dieci giorni.
  Sui ricorsi e' competente a decidere il senato accademico.