Art. 10.
          Corso di aggiornamento e formazione professionale
  I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie  di  merito  di
cui  al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi
a concorso secondo l'ordine delle graduatorie  stesse,  al  corso  di
aggiornamento  e di formazione professionale, che si terra' presso la
Scuola Sottufficiali di Taranto o di La Maddalena, sulla  base  della
categoria/specialita'/abilitazione posseduta.
  Durante il corso i candidati permarranno nel ruolo di appartenenza.
  Gli  interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento e del codice fiscale.
  Gli ammessi al corso di aggiornamento  e  formazione  professionale
che   non   si   presenteranno   presso   la  scuola  indicata  nella
comunicazione di  convocazione,  inviata  al  rispettivo  comando  di
appartenenza,  nel  termine fissato dalla Direzione generale, saranno
considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi quindici  giorni
di  corso con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di
merito  relativa  a  ciascuna  categoria/specialita'/abilitazione
posseduta.
  La  Direzione  generale potra' comunque autorizzare, per comprovati
motivi,  da  preavvisare  tramite  il  comando  dell'ente  o  reparto
appartenenza,  gli aspiranti frequentatori del corso di aggiornamento
e formazione professionale  a  differire  la  presentazione  fino  al
quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso.
  Il  corso  di aggiornamento e formazione professionale comportera',
al termine, l'attribuzione di un punteggio espresso in trentesimi.