Art. 10. Corso di aggiornamento e formazione professionale I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi a concorso secondo l'ordine delle graduatorie stesse, al corso di aggiornamento e di formazione professionale, che si terra' presso la Scuola Sottufficiali di Taranto o di La Maddalena, sulla base della categoria/specialita'/abilitazione posseduta. Durante il corso i candidati permarranno nel ruolo di appartenenza. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. Gli ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale che non si presenteranno presso la scuola indicata nella comunicazione di convocazione, inviata al rispettivo comando di appartenenza, nel termine fissato dalla Direzione generale, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi quindici giorni di corso con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito relativa a ciascuna categoria/specialita'/abilitazione posseduta. La Direzione generale potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi, da preavvisare tramite il comando dell'ente o reparto appartenenza, gli aspiranti frequentatori del corso di aggiornamento e formazione professionale a differire la presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso. Il corso di aggiornamento e formazione professionale comportera', al termine, l'attribuzione di un punteggio espresso in trentesimi.