Art. 12.
                     Disposizioni amministrative
  Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  scritta di cultura
generale e di cultura militare prevista dal precedente art. 7, potra'
essere concessa dagli enti di appartenenza,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  servizio,  la  licenza straordinaria per esami militari
della durata di giorni dieci da fruire in un'unica soluzione  per  la
preparazione alla predetta prova.
  Qualora  i  candidati  non  si  dovessero presentare a sostenere la
prova per motivi dipendenti dalla  propria  volonta',  detta  licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
  Ai  suddetti  candidati spetta la corresponsione dell'indennita' di
missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo  al
suo espletamento.
  I  candidati  che non si dovessero presentare a sostenere la citata
prova, senza giustificato motivo,  o  che  ne  siano  stati  espulsi,
perdono il diritto al rimborso dell'indennita' di missione.
  L'Amministrazione  non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o  telegrafici
o  comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
  Roma, 18 agosto 1999
                     p. Il direttore generale t.a.
                          Il vice direttore
                               Pagano
      Il comandante generale Ferraro
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