Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
  La  commissione  esaminatrice  del  concorso che sara' nominata con
successivo provvedimento del Direttore generale, sara' composta da un
capitano di vascello presidente e da due ufficiali superiori  membri.
La   funzione   di   segretario  sara'  svolta  da  un  collaboratore
amministrativo o ufficiale inferiore.
  La commissione esaminatrice avra' il compito di:
  a)   stabilire   preventivamente   i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione delle prove concorsuali;
  b) definire il questionario della prova d'esame;
  c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
  d) valutare i titoli dei candidati;
  e) valutare la prova d'esame;
  f) formare la graduatoria definitiva di  merito  degli  idonei  per
categorie/specialita'/abilitazioni,  sulla base della valutazione
dei titoli e della prova scritta;
  g) redigere l'elenco dei candidati giudicati "non idonei" e  quello
degli assenti alla prova scritta.
  Tale  commissione,  in  relazione  a particolari esigenze operative
determinate dallo Stato maggiore di Forza armata  potra'  operare  in
Italia  e/o  all'estero  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dalla
commissione  stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di   appositi
comitati,   nominati   dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare.