Art. 4.
        Commissione giudicatrice e modalita' di espletamento
  La commissione esaminatrice e' nominata con decreto  del  direttore
amministrativo ed e' composta da un consigliere di Stato o magistrato
o  avvocato  dello  Stato  con qualifica equiparata o da un dirigente
generale o da un docente  di  prima  fascia  titolare  di  una  delle
materie  di  cui al bando di concorso con funzioni di presidente e da
due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla  ottava  o
nona qualifica funzionale.
  Per  le  modalita'  di  espletamento  si  osservano le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.