Art. 4. Commissione giudicatrice e modalita' di espletamento La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore amministrativo ed e' composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente generale o da un docente di prima fascia titolare di una delle materie di cui al bando di concorso con funzioni di presidente e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale. Per le modalita' di espletamento si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.