Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  La  graduatoria  generale  di merito dei candidati sara' formata in
base ai risultati degli esami, a parita' di merito saranno  osservate
le  norme dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
  E'  dichiarato  vincitore  il  candidato  utilmente collocato nella
graduatoria generale di merito.
  La  graduatoria  generale  di merito, nonche' quella del vincitore,
saranno pubblicate all'albo ufficiale  dell'amministrazione  centrale
di questo Ateneo.
  Di   tale   pubblicazione   e'  data  notizia  mediante  avviso  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Dal giorno successivo a quello  della  pubblicazione  del  suddetto
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale,  decorre  il termine utile per le
eventuali impugnative.
  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.