Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria generale di merito dei candidati sara' formata in base ai risultati degli esami, a parita' di merito saranno osservate le norme dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito. La graduatoria generale di merito, nonche' quella del vincitore, saranno pubblicate all'albo ufficiale dell'amministrazione centrale di questo Ateneo. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine utile per le eventuali impugnative. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.