Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
  La commissione esaminatrice sara' nominata  in  conformita'  e  nel
rispetto  dei  criteri  stabiliti  dagli  art.  8  e  61  del decreto
legislativo n. 29/1993 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  integrato  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 693/1996 e sara' composta da:
  presidente: dirigente della p.a. o equiparato;
  componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso;
  segretario: dipendente di ruolo delle universita' con qualifica non
inferiore alla settima.
  Il  decreto  presidenziale di nomina della commissione giudicatrice
verra' pubblicato all'albo ufficiale del policlinico universitario.