Art. 9.
                        Riservatezza dei dati
  Ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
l'u.o.  amministrazione  del  personale, per le finalita' di gestione
del concorso in oggetto e saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
  Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della  valutazione
dei requisiti di partecipazione.
  Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
unita'  interessate  allo  svolgimento  del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
  L'interessato gode dei diritti di  cui  all'art.  13  della  citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
illegittimi.
  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
responsabile dell'u.o. amministrazione del personale.
  Il presente provvedimento verra' inoltrato al Ministero di grazia e
giustizia   per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.
                                               Il rettore: Strassoldo
              ----------------------------------------