Art. 3.
                 Domanda e termine di presentazione
  La  domanda di ammissione alla procedura deve essere indirizzata al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Messina, piazza  S.
Pugliatti  n.  1,  98122  Messina,  e  redatta  in carta semplice, su
apposito modello - Allegato B - che fa parte integrante del  presente
bando.
  La  domanda  puo'  essere presentata anche utilizzando la fotocopia
della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato
B - fac-simile della domanda - purche' sia chiara  ed  integrale.  In
ogni  caso  la  domanda  deve  essere  scritta  a  macchina ovvero in
stampatello ma in modo chiaro e assolutamente leggibile.
  La  domanda  deve  essere  presentata  direttamente   o   a   mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il termine perentorio
di giorni trenta a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale.
  La data di spedizione della domanda e' stabilita e  comprovata  dal
timbro  a  data dell'ufficio postale accettante. Non saranno prese in
considerazione le domande non sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati
anagrafici  e  quelle  che,  per  qualsiasi  causa,  dovessero essere
prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato.
  Tutte le comunicazioni  riguardanti  la  procedura  di  valutazione
comparativa  indetta  con il presente decreto verranno inoltrate agli
interessati  a  mezzo  di  raccomandata  con  tassa  a   carico   del
destinatario.
  I  candidati sono tenuti ad allegare alla domanda tutti i titoli di
cui  al  successivo  art.  5  che  ritengono  utili  ai  fini   della
valutazione  da  parte della commissione esaminatrice, il certificato
delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in  quello
di  laurea, nonche' il curriculum della propria attivita' scientifica
(dottorato di ricerca o curriculum  scientifico-professionale  idoneo
per   lo   svolgimento  di  attivita'  di  ricerca),  l'elenco  delle
pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli.
  I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero  in   copia   dichiarata   conforme   all'originale   mediante
dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica  20  ottobre  1998,  n.
403.
  I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il possesso dei titoli
sopra  indicati  mediante   la   forma   di   semplificazione   delle
certificazioni  amministrative  consentite  dalla  legge  n. l5/1968,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968  e  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  275  - serie generale - del 24 novembre 1998
(Modulo C allegato).
  Le stesse modalita' previste per i cittadini italiani si  applicano
ai   cittadini   dell'Unione  europea.  I  cittadini  extracomunitari
residenti  in  Italia  secondo  le   disposizioni   del   regolamento
anagrafico  della  popolazione  residente  approvato  con decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.   223,   possono
utilizzare  le  dichiarazioni  sostitutive in parola limitatamente ai
casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici  o  privati
italiani.
  Nell'ambito  dei  titoli,  le  pubblicazioni,  che  debbono  essere
comunque allegate alla domanda e corredate da elenco, sono valutabili
se presentate in forma di estratti di stampa (poiche'  le  bozze  non
presuppongono   l'avvenuta  pubblicazione).    L'amministrazione  non
assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del  concorrente  o  da
mancata,  oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per  gli  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.