Art. 7.
                Conferimento dell'assegno di ricerca
  Al  candidato  che  ha  avuto  la  migliore valutazione comparativa
verra' conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato,
un assegno  per  la  durata  di  quattro  anni  sotto  riserva  degli
accertamenti dei requisiti prescritti.
  All'atto della stipula del contratto lo stesso dovra' sottoscrivere
dichiarazione  di  non  trovarsi  in alcuna delle condizioni ostative
previste dal precedente art. 2; se  trovasi  in  servizio  presso  le
pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art. 2, quinto comma, dovra'
altresi' dichiarare di essere stato collocato  in  aspettativa  senza
assegni.
  Gli  assegni sono rinnovabili compatibilmente con la verifica della
copertura finanziaria da parte degli organi  accademici  di  Governo,
con le modalita' di cui al successivo art. 8.
  L'importo  degli  assegni  e'  annualmente  stabilito  dagli organi
accademici. In accordo a quanto  detto  negli  articoli  1  e  2  del
decreto  ministeriale  11 febbraio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 84 del
10 aprile 1998), l'importo, comprensivo di tutti  gli  oneri,  dovra'
essere  compreso  fra  un  limite  minimo  di 25 milioni ed un limite
massimo di 30 milioni e puo' essere graduato entro questi limiti,  in
relazione  anche  alla  valutazione  dell'attivita'  svolta. In prima
applicazione  l'importo  lordo  annuo  dell'assegno  di  ricerca   e'
determinato in L. 28.500.000, comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell'Universita'.
  L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate.
  Ad  esso  si  applicano: in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge  n.  476  del  13  agosto  1984  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni;   in   materia  previdenziale,  le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti  della  legge  n.
333 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni ed integrazioni.
  L'assegnista e' tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni.
  La  collaborazione  e'  svolta  in  condizioni  di autonomia, senza
orario di lavoro predeterminato.
  L'assegnista non puo' svolgere attivita'  didattica  universitaria,
salvo quella seminariale relativa al settore scientifico-disciplinare
in cui si estrinseca il rapporto di collaborazione alla ricerca.
  L'assegnista  puo'  altresi'  far  parte  di  commissioni  di esami
universitari se cultore della materia.