Art. 9.
                        Stipula del contratto
  Il candidato che ha  avuto  la  migliore  valutazione  comparativa,
stipula   con   l'Universita'   un   contratto   che   disciplina  la
collaborazione per attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 51,  comma
6, della legge n. 449/1997.
  Ove  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  il  candidato che
precede  in  graduatoria  non  abbia  perfezionato  la  stipula   del
contratto  si  procedera',  alle  stesse condizioni, alla stipula del
contratto con il candidato in posizione immediatamente successiva.
  Il contratto non da' titolo a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai
ruoli dell'Universita'.