IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Vista la legge 11 luglio 1990, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Visto il C.C.N.L. 21 maggio 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la deliberazione del 29 aprile 1999 con cui il consiglio di amministrazione ha stanziato i fondi per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo; Vista la disposizione del direttore amministrativo che ha destinato per l'area amministrativo-contabile tra l'altro due posti di funzionario contabile (uno per l'ufficio finanza e controllo di gestione e uno per l'ufficio budget retribuzioni ed adempimenti fiscali); Ritenuto di dover provvedere alla copertura di uno di tali posti (posto destinato all'ufficio budget retribuzioni adempimenti fiscali) ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, mediante concorso riservato al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore (collaboratore contabile) dell'area amministrativo-contabile in possesso di una anzianita' di servizio di almeno sei anni e del diploma di laurea in economia e commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e bancarie, economiapolitica, economiaaziendale, scienze economiche oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; Ritenuto di dover provvedere alla copertura di tali posti; Vista la sentenza n. 50 del 20 febbraio 1992 della sezione di controllo della Corte dei conti (bandi riservati); Ritenuto di dover provvedere alla copertura di tali posti; Vista la sentenza n. 50 del 20 febbraio 1992 della Sezione di controllo della Corte dei conti (bandi riservati); Ritenuto di provvedere; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso per complessivi due posti di funzionario contabile (ottava qualifica funzionale, area amministrativo-contabile) presso l'Universita' degli studi di Pavia. Dei due posti sopraindicati: A) un posto e' ricopribile mediante concorso pubblico per esami e destinato all'ufficio finanza e controllo di gestione della Ripartizione finanziaria dell'Universita' di Pavia (capo I); B) un posto e' ricopribile mediante, concorso per titoli ed esami, riservato al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore (collaboratore contabile) dell'area funzionale amministrativo-contabile in possesso di una anzianita' di servizio di almeno sei anni e del diploma di laurea in economiae commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze economiche oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e destinato all'ufficio budget retribuzioni ed adempimenti fiscali della ripartizione trattamento economico e le cui modalita' sono indicate al capo II del presente bando. Le procedure concorsuali di cui al presente bando verranno accorpate, considerato l'uguale contenuto delle prove d'esame, ferme restando la formulazione e l'approvazione di due graduatorie distinte. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.