Art. 3.
  La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai  sensi  delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso   si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957,  n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della  Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693.