Art. 5.
                       Ammissione al colloquio
  Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che  abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di  almeno  ventuno
trentesimi o equivalente.
  I  candidati  ammessi  al  colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere  la  prova  stessa.
Ai  medesimi  sara'  contemporaneamente  comunicato il voto riportato
nelle singole prove scritte.
  Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'  ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.