Art. 7.
  I  concorrenti  utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano  e  che  intendano  far  valere,  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni,  i  titoli  di  precedenza  o  preferenza  a parita' di
merito, saranno tenuti a presentare o  far  pervenire,  al  magnifico
rettore  dell'Universita'  degli  studi di Pavia entro e non oltre il
termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli  candidati  avranno  sostenuto  la  prova  orale,  i
documenti  in  carta  semplice  attestanti  il possesso dei titoli di
precedenza e preferenze, dai quali risulti, altresi' il possesso  del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  Tale  documentazione  non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne  possano  disporre  facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra'  espressamente  indicare  entro  il termine di quindici giorni
sopracitato la documentazione di cui intende avvalersi.
  I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro  il  termine  su
indicato.  A  tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
  Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici   concorsi   hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4) i mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
  13) i genitori vedovi non risposati e  le  sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14)  i  genitori  vedovi  non  risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15) i genitori vedovi non risposati e  le  sorelle  ed  i  fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17) coloro che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
  18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei  figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20)  militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal  fatto  che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.