Art. 8.
  La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo  l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle preferenze previste
dall'art. 7.
  Sono  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nelle  graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
  Relativamente  al  concorso  pubblico  per  esami,   la   votazione
complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
prove  scritte  di  cui  al  precedente  art.  4  e  dalla  votazione
conseguita nel colloquio. Per il concorso  riservato  per  titoli  ed
esami,  la  votazione  complessiva  e'  data  dalla  somma  del  voto
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  della  media  dei  voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e  della  votazione conseguita nel
colloquio.
  La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori  del
concorso,  e'  approvata  dalla autorita' competente ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese.
  Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
  La graduatoria dei vincitori del concorso pubblico rimane  efficace
per  un  termine  di  diciotto  mesi  dalla  data  della  sopracitata
pubblicazione per  eventuali  coperture  di  posti  per  i  quali  il
concorso  e'  stato  bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a  dichiarazioni  di
idoneita' al concorso.