Art. 10.
  Il  vincitore  sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a  stipulare,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale  dei dipendenti del comparto dell'universita' del 21 maggio
1996, il contratto di lavoro individuale a  tempo  indeterminato  per
l'assunzione in prova.
  Il  vincitore  dovra'  inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
  Entro il termine di trenta giorni dalla stipula  del  contratto  il
vincitore dovra' produrre la seguente documentazione:
  1)  certificato  medico  in bollo rilasciato dall'Azienda sanitaria
locale  o  da  un  medico  militare  o  da  un  medico   condotto   o
dall'ufficiale  sanitario attestante la sana e robusta costituzione e
l'idoneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora il  candidato  sia
affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione
e  indicare  se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio
suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato
eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto  dall'art.  7
della  legge  25 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve essere di
data non anteriore a sei mesi dalla  data  della  rettorale  con  cui
viene  richiesto. L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta'
di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di
fiducia;
  2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  4
gennaio  1968,  15  e  dell'art.  1  del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
  e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare;
  h) titolo di studio;
  i)  se  il  candidato  ricopra  o  meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende  private  e  se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione  e  di  non  coprire  cariche  in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere  le  eventuali  indicazioni   concernenti   le   cause   di
risoluzione  di precedenti rapporti di impiego (art. 1 lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).  Deve
essere rilasciata anche se negativa.
  Il vincitore dovra' altresi' regolarizzare, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n.  370,  la  domanda  di  partecipazione  ed  eventuale
documentazione allegata.
  A termine dell'ultimo comma del gia' citato articolo 11 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686,  gli
appartenenti al personale statale  di  ruolo  devono  presentare  nel
termine  sopra  indicato una copia integrale dello stato matricolare,
il certificato medico, la dichiarazione di cui al punto 2) per quanto
riguarda il titolo di studio e  sono  esonerati  dalla  presentazione
degli altri documenti di rito.
  I  candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche' esibiscano il certificato
di  poverta',  ovvero  quanto  risulti  dai  documenti stessi la loro
condizione   di   indigenza   mediante   citazione   degli    estremi
dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono   essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni  dalla
stipula  del  contratto  la  documentazione richiesta, fatta salva la
possibilita' di una proroga dello  stesso  termine  a  richiesta  del
vincitore  nel  caso  di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto  e  prima  della  scadenza,  si  provvedera'   all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.