Art. 11.
  Il  vincitore  sara'  assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  nella  ottava  qualifica
funzionale,  area  tecnico-scientifica  e socio-sanitaria, profilo di
funzionario tecnico, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui al contratto collettivo nazionale  dei  dipendenti  del  comparto
universita' stipulato il 5 settembre 1996.
  Il  periodo  di  prova  ha  la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
  Decorsa la meta' del periodo  suddetto,  nel  restante  periodo  di
prova  ciascuna  delle  parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva  del
preavviso.
  Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
  Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
  Decorso  il  periodo  di  prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si  intende  confermato  in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
  In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene   corrisposta   fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
  Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di   trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi dell'Insubria  per  un  periodo  non
inferiore a sette anni.