Art. 4.
  La  commissione  e' nominata e composta ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del concorso  si
osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e
nel  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,
modificato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30  ottobre
1996, n. 693.