Art. 7.
                     Documenti di riconoscimento
  Per essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame  i  candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
  a) tessera postale;
  b) porto d'armi;
  c) patente automobilistica;
  d) passaporto;
  e) carta d'identita';
  f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti.