Art. 8.
  I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito  che
abbiano   e   che  intendano  far  valere,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni, i titoli  di  precedenza  o  preferenza  a  parita'  di
merito,  saranno  tenuti  a  presentare o far pervenire, al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Pavia entro e  non  oltre  il
termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello
in  cui  i  singoli  candidati  avranno  sostenuto  la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
precedenza  e preferenze, dai quali risulti, altresi' il possesso del
requisito  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  Tale  documentazione  non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne  possano  disporre  facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra'  espressamente  indicare  entro  il termine di quindici giorni
sopracitato la documentazione di cui intende avvalersi.
  I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine
suindicato.  A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
  Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici   concorsi   hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato;
  13)  i  genitori  vedovi  non  risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14) i genitori vedovi non risposati e  le  sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15)  i  genitori  vedovi  non  risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore  pubblico  e
privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20) militari volontari delle Forze armate congedati senza  demerito
al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.