Art. 9.
  La  graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a  parita'  di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art 8.
  Sono  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nelle  graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
  La valutazione complessiva e' data dalla somma del voto  conseguito
nella  valutazione  dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e dalla valutazione ottenuta nella prova orale.
  La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori  del
concorso,  e'  approvata  dalla autorita' competente ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi di Pavia.
  Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di  pubblicazione  di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.