Art. 2.
  La durata della borsa di studio e' di dodici mesi.
  Sede  dell'attivita'  di  studio  e  di  ricerca  sara' la Stazione
astronomica, sede di Poggio dei Pini.
  A seconda delle esigenze del  programma  di  ricerca  stabilite  in
dettaglio  dal  responsabile  scientifico,  il  fruitore  della borsa
potra' essere incaricato di trascorrere periodi di  attivita'  presso
altri  istituti  di  ricerca  italiani  o  stranieri, con trattamento
economico di missione.
  L'importo lordo della borsa di studio e' di lire  25.000.000  annue
corrisposte in sei rate bimestrali posticipate.
  Alla  Stazione astronomica e' riconosciuta la facolta' di risolvere
il contratto con provvedimento  direttoriale,  qualora  la  periodica
valutazione   dell'attivita'   svolta,   da  parte  del  responsabile
scientifico, non dia esito positivo.
  Per quanto concerne i rischi da  malattia,  l'assegnatario  che  ad
altro  titolo non fruisca gia' di assicurazione contro i detti rischi
a  norma  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e   successive
modificazioni e integrazioni, o di polizza di assicurazione stipulata
privatamente,  dovra' provvedere in proprio a dotarsi di idonea forma
assicurativa secondo normativa  sopra  richiamata,  ed  eventualmente
mediante stipula di espressa polizza di assicurazione integrativa.