Art. 2. La durata della borsa di studio e' di dodici mesi. Sede dell'attivita' di studio e di ricerca sara' la Stazione astronomica, sede di Poggio dei Pini. A seconda delle esigenze del programma di ricerca stabilite in dettaglio dal responsabile scientifico, il fruitore della borsa potra' essere incaricato di trascorrere periodi di attivita' presso altri istituti di ricerca italiani o stranieri, con trattamento economico di missione. L'importo lordo della borsa di studio e' di lire 25.000.000 annue corrisposte in sei rate bimestrali posticipate. Alla Stazione astronomica e' riconosciuta la facolta' di risolvere il contratto con provvedimento direttoriale, qualora la periodica valutazione dell'attivita' svolta, da parte del responsabile scientifico, non dia esito positivo. Per quanto concerne i rischi da malattia, l'assegnatario che ad altro titolo non fruisca gia' di assicurazione contro i detti rischi a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, o di polizza di assicurazione stipulata privatamente, dovra' provvedere in proprio a dotarsi di idonea forma assicurativa secondo normativa sopra richiamata, ed eventualmente mediante stipula di espressa polizza di assicurazione integrativa.