Art. 6.
  Al  vincitore  sara'  data  formale  comunicazione del conferimento
della borsa di studio, tramite provvedimento  direttoriale,  a  mezzo
lettera raccomandata o telegramma.
  Il  vincitore, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di conferimento, e' tenuto ad
inviare, alla Stazione  astronomica,  dichiarazione  di  accettazione
della  borsa  di  studio, senza riserve, alle condizioni che verranno
indicate.
  Nel caso in cui l'assegnatario intendesse  rinunciare  alla  borsa,
entro   lo   stesso   termine  dovra'  far  pervenire  alla  Stazione
astronomica dichiarazione di rinuncia. In quest'ultimo caso la  borsa
sara' conferita al secondo candidato idoneo in graduatoria.
  Nella  dichiarazione  di  accettazione  della  borsa l'assegnatario
dovra' dare  esplicita  assicurazione,  sotto  la  propria  personale
responsabilita',  che  non  usufruira',  durante  tutto il periodo di
durata della borsa, di altre borse di studio, ne'  di  sovvenzioni  o
assegni  analoghi,  e  che  non percepira' stipendi o retribuzioni di
qualsiasi natura, derivanti da rapporto pubblico o privato.
  L'assegnazione della borsa di studio  non  comportera',  in  nessun
caso, diritti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato presso la
Stazione astronomica.
  La  borsa  di  studio  di  cui al presente concorso non da' luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale.
  L'erogazione dell'assegno sara' sospesa nei  periodi  di  eventuale
assenza  dovuti  a  gravidanza  e  puerperio  o ad assolvimento degli
obblighi del servizio militare.
  In tali casi la durata del rapporto viene protratta per il conforme
periodo residuo.
  La Stazione astronomica provvedera', limitatamente  al  periodo  di
cui  all'art. 2 del presente bando, alla totale copertura del rischio
derivante  dall'uso  delle  proprie  attrezzature  mediante   polizza
assicurativa,    con    oneri   di   premio   assunti   in   proprio.
All'assegnatario  sara'  inoltre  estesa  la  copertura  del  rischio
derivante da eventuale uso autorizzato, per missione, degli automezzi
di  servizio  della  Stazione  astronomica  o  del mezzo di trasporto
proprio.
  L'assegnatario  dovra'  inoltre   far   pervenire   alla   Stazione
astronomica,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione della comunicazione di assegnazione della borsa i  seguenti
documenti:
  1) estratto dell'atto di nascita;
  2) certificato di cittadinanza e di godimento dei diritti politici;
  3)   certificato   medico,   rilasciato   da  un  medico  militare,
provinciale, o da servizio  di  igiene  pubblica  di  Azienda  U.S.L.
locale,  da  cui  risulti che l'assegnatario e' fisicamente idoneo ad
attivita'   di   ricerca   che   possono   comportare   utilizzo   di
apparecchiature  informatiche  e  tecnico-ottico  scientifiche  ed e'
esente da imperfezioni  tali  da  influire  sul  rendimento  in  tale
attivita',  con indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il  certificato
dovra'  riportare espressa dichiarazione che l'assegnatario e' esente
da malattie che possano recare pregiudizio alla salute pubblica;
  4) copia dello stato di servizio militare, del foglio  matricolare,
o  certificato  di  esito di leva nel caso che il candidato sia stato
dichiarato riformato o rivedibile; non e' valido il foglio di congedo
illimitato;
  5) il certificato generale del casellario  giudiziario  nonche'  il
certificato  dei  carichi  pendenti  rilasciato  dalla  Procura della
Repubblica.
  Detti certificati, ottemperanti a vigente legislazione  in  materia
di atti in bollo, dovranno essere comunque datati non anteriormente a
tre mesi dalla data di conferimento della borsa di studio e ricerca.
  Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge
1  maggio  1997,  n.  127,  l'assegnatario  potra'  altresi' produrre
dichiarazione sostitutiva di  certificazione,  in  carta  libera,  in
sostituzione dei succitati documenti anagrafici di cui ai numeri 1) e
2).