Art. 12. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. E' vietato ai concorrenti di portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere e apparecchi che consentano di comunicare tra loro o con l'esterno. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi e i decreti, il tutto senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza. Il concorrente che contravverra' alle disposizioni del presente articolo sara' escluso dal concorso.