Art. 12.
  Durante  le  prove  scritte  non  e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice.
  Gli   elaborati   debbono  essere  scritti,  a  pena  di  nullita',
esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
  E' vietato ai concorrenti di portare al seguito carta da  scrivere,
appunti,  libri  od  opuscoli  di  qualsiasi  genere e apparecchi che
consentano di comunicare tra loro o con l'esterno.
  E' loro consentito soltanto, durante  lo  svolgimento  delle  prove
scritte,  consultare  i  codici, le leggi e i decreti, il tutto senza
note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici  che   siano   stati   preventivamente   presentati   dai
concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati
dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
  Il  concorrente  che  contravverra'  alle disposizioni del presente
articolo sara' escluso dal concorso.