Art. 13. Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto almeno la votazione di sei decimi. Ai candidati che supereranno la prova facoltativa nella lingua straniera prescelta, verra' attribuito un punteggio aggiuntivo, fino ad un massimo di 0,50. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verra' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno. La votazione complessiva verra' determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito ai titoli.