Art. 13.
  Le  prove  scritte  saranno  superate  dai  candidati  che  abbiano
riportato  una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.
  L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato  in
ciascuna  delle  prove  scritte, sara' comunicata al candidato almeno
venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  lo  svolgimento  del
colloquio stesso.
  Il  colloquio  non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto almeno la votazione di sei decimi.
  Ai candidati che supereranno  la  prova  facoltativa  nella  lingua
straniera  prescelta, verra' attribuito un punteggio aggiuntivo, fino
ad un massimo di 0,50.
  Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
  Al termine di ogni seduta,  la  commissione  esaminatrice  formera'
l'elenco  dei  candidati  ascoltati,  con  l'indicazione  del voto da
ciascuno riportato.
  L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario   della
commissione verra' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del
Ministero dell'interno.
  La  votazione  complessiva verra' determinata sommando la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed
il punteggio attribuito ai titoli.