Art. 15.
  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  ed,  eventualmente,  secondo
l'ordine di graduatoria, gli altri candidati idonei, saranno invitati
a far  pervenire  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica  sicurezza  -  Direzione  centrale  del personale - Servizio
concorsi, entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo
giorno di prevista assunzione in servizio per la frequenza del  corso
di  formazione  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 i seguenti documenti:
  a) certificato generale del casellario giudiziale;
  b) certificato di cittadinanza italiana;
  c) certificato di godimento dei diritti politici;
  d) estratto dell'atto di nascita.
  I documenti indicati alle lettere a), b) e c) non  dovranno  essere
anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
  I  certificati  di  cui  alle  lettere  b) e c) dovranno attestare,
altresi', che gli interessati godevano  del  possesso  dei  requisiti
della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza
del   termine   utile   per   la   presentazione   delle  domande  di
partecipazione al concorso.
  In  luogo  dei  predetti  certificati,  i  vincitori  del  concorso
potranno  produrre  apposita  dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15  e  dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  ottobre 1998, n. 403 (allegato B).
L'amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
  Il personale statale di ruolo dovra' presentare, nel termine di cui
al  comma  primo,  una  copia integrale dello stato matricolare ed e'
esonerato dalla presentazione dei  documenti  indicati  nello  stesso
comma, alle lettere a), b), c) e d).
  Ai  candidati  di  sesso  maschile  verra',  altresi', richiesto il
documento relativo alla posizione nei  confronti  degli  obblighi  di
leva,  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  ai sensi dell'art. 2 della
legge n. 15/1968 e dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 403/1998.
  La   mancata   presentazione,  entro  il  termine  previsto,  della
documentazione   indicata   nel   presente   articolo,   il   mancato
completamento  o  l'omessa  regolarizzazione  della  stessa  entro il
termine stabilito, implicheranno la decadenza dalla nomina in prova.
  Entro  lo  stesso  termine  di  un  mese,  i  predetti  concorrenti
dovranno, altresi', far pervenire le proprie preferenze circa le sedi
cui  aspirano  essere  assegnati,  scelte  tra  quelle  indicate  nel
successivo art. 17 in ordine di priorita' e nel numero massimo di 5.