Art. 15. I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo l'ordine di graduatoria, gli altri candidati idonei, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno di prevista assunzione in servizio per la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 i seguenti documenti: a) certificato generale del casellario giudiziale; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato di godimento dei diritti politici; d) estratto dell'atto di nascita. I documenti indicati alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. I certificati di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresi', che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In luogo dei predetti certificati, i vincitori del concorso potranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato B). L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Il personale statale di ruolo dovra' presentare, nel termine di cui al comma primo, una copia integrale dello stato matricolare ed e' esonerato dalla presentazione dei documenti indicati nello stesso comma, alle lettere a), b), c) e d). Ai candidati di sesso maschile verra', altresi', richiesto il documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di leva, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, il mancato completamento o l'omessa regolarizzazione della stessa entro il termine stabilito, implicheranno la decadenza dalla nomina in prova. Entro lo stesso termine di un mese, i predetti concorrenti dovranno, altresi', far pervenire le proprie preferenze circa le sedi cui aspirano essere assegnati, scelte tra quelle indicate nel successivo art. 17 in ordine di priorita' e nel numero massimo di 5.