Art. 8.
  I concorrenti, inoltre, dovranno indicare nella domanda il possesso
dei seguenti titoli, allegandone la relativa documentazione:
  laurea   in   medicina  e  chirurgia  con  l'indicazione  del  voto
riportato;
  abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo con
l'indicazione del voto riportato nell'esame di Stato;
  l'ordine professionale al quale sono iscritti indicando la data  di
iscrizione all'albo;
  i  titoli di studio, scientifici o di carriera, fra quelli previsti
dal successivo art. 9, che il concorrente ritenga di produrre.
  I suddetti titoli dovranno essere prodotti  in  originale  o  copia
autenticata  e  dovranno pervenire, in allegato alla domanda entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione  della  domanda  di
ammissione  al concorso. In luogo della copia autenticata dei titoli,
potra' essere  presentata  fotocopia  degli  stessi  accompagnata  da
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la conoscenza del fatto
che  la  copia  e'  conforme   all'originale   (allegato   A).   Tale
dichiarazione  deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto
a ricevere  la  documentazione,  oppure  presentata  o  spedita  gia'
sottoscritta,   in  allegato  alla  domanda,  unitamente  alla  copia
fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo.
  L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli  sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
  I  candidati  che  abbiano  espresso  nella domanda l'intenzione di
concorrere  ai  posti  riservati,  dovranno,  inoltre,   allegare   i
documenti  comprovanti l'appartenenza alle categorie cui e' destinata
la riserva dei posti.