Art. 8. I concorrenti, inoltre, dovranno indicare nella domanda il possesso dei seguenti titoli, allegandone la relativa documentazione: laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione del voto riportato; abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo con l'indicazione del voto riportato nell'esame di Stato; l'ordine professionale al quale sono iscritti indicando la data di iscrizione all'albo; i titoli di studio, scientifici o di carriera, fra quelli previsti dal successivo art. 9, che il concorrente ritenga di produrre. I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata e dovranno pervenire, in allegato alla domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. In luogo della copia autenticata dei titoli, potra' essere presentata fotocopia degli stessi accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la conoscenza del fatto che la copia e' conforme all'originale (allegato A). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto di tale dichiarazione sostitutiva. I candidati che abbiano espresso nella domanda l'intenzione di concorrere ai posti riservati, dovranno, inoltre, allegare i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui e' destinata la riserva dei posti.