Art. 9.
  Le categorie di  titoli  ammessi  a  valutazione  ed  il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
      1) laurea in medicina e chirurgia:
  a) da 90 a 100: punti 0,50;
  b) da 101 a 110: punti 1,50;
  c) 110 con lode: punti 2,00;
      2)  abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  medico
chirurgo  in  relazione  al  punteggio   conseguito   rapportato   in
centesimi:
  a) da 80/100 a 95/100: punti 0,30;
  b) da 95,01/100 a 110/100: punti 1,00;
      3)   incarichi   e   servizi  prestati  presso  amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico):
  per ogni anno: punti 0,20;
      4) libera docenza: punti 2,00;
      5) specializzazioni  conseguite  con  punteggio  rapportato  in
centesimi (da punti 0,50 a 1,50):
  per ogni anno in corso: punti 0,20;
      6) vincite di concorsi sanitari presso enti pubblici:
  per ogni concorso vinto: punti 0,50;
      7) idoneita' nei concorsi sanitari presso enti pubblici:
  per ogni idoneita' conseguita: punti 0,20;
      8) idoneita' negli esami regionali per aiuto:
  per ogni idoneita' conseguita: punti 0,40;
      9) idoneita' negli esami nazionali per primario:
  per ogni idoneita' conseguita: punti 0,50;
      10) corsi di aggiornamento e di qualificazione:
  per ogni corso con profitto: punti 0,10;
      11) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 2,00.
  Non  saranno  tenuti  in considerazione i certificati che non siano
stati rilasciati e firmati dalle autorita' che rappresentano l'ente.
  Per quanto riguarda le scuole di specializzazione e  le  scuole  di
perfezionamento,   saranno   considerate   autorita'   competenti   a
rilasciare il relativo documento anche i rispettivi direttori.
  Per quanto riguarda i titoli di carriera:
  a) i servizi della stessa qualita' ai fini  del  punteggio  saranno
sommati tra loro, purche' non contemporanei;
  b)  le  frazioni  di un anno saranno valutate al semestre compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
  c) tra due o piu' servizi contemporanei  verra'  valutato  soltanto
quello piu' favorevole al candidato.
  Non sara' assegnato alcun punteggio:
  a)  ai  servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento
dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea;
  b) alle attestazioni di buon servizio;
  c) alle attivita' svolte in istituti  sanitari  non  dipendenti  da
enti  pubblici  ed  a  quelle  inerenti  all'esercizio  della  libera
professione;
  d) ai titoli attestanti il conferimento  di  incarichi  quando  non
risulti che ne sia seguito l'effettivo disimpegno.
  Saranno  valutati  dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione delle domande di ammissione al concorso.