Art. 9. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 1) laurea in medicina e chirurgia: a) da 90 a 100: punti 0,50; b) da 101 a 110: punti 1,50; c) 110 con lode: punti 2,00; 2) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in relazione al punteggio conseguito rapportato in centesimi: a) da 80/100 a 95/100: punti 0,30; b) da 95,01/100 a 110/100: punti 1,00; 3) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico): per ogni anno: punti 0,20; 4) libera docenza: punti 2,00; 5) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi (da punti 0,50 a 1,50): per ogni anno in corso: punti 0,20; 6) vincite di concorsi sanitari presso enti pubblici: per ogni concorso vinto: punti 0,50; 7) idoneita' nei concorsi sanitari presso enti pubblici: per ogni idoneita' conseguita: punti 0,20; 8) idoneita' negli esami regionali per aiuto: per ogni idoneita' conseguita: punti 0,40; 9) idoneita' negli esami nazionali per primario: per ogni idoneita' conseguita: punti 0,50; 10) corsi di aggiornamento e di qualificazione: per ogni corso con profitto: punti 0,10; 11) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 2,00. Non saranno tenuti in considerazione i certificati che non siano stati rilasciati e firmati dalle autorita' che rappresentano l'ente. Per quanto riguarda le scuole di specializzazione e le scuole di perfezionamento, saranno considerate autorita' competenti a rilasciare il relativo documento anche i rispettivi direttori. Per quanto riguarda i titoli di carriera: a) i servizi della stessa qualita' ai fini del punteggio saranno sommati tra loro, purche' non contemporanei; b) le frazioni di un anno saranno valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre; c) tra due o piu' servizi contemporanei verra' valutato soltanto quello piu' favorevole al candidato. Non sara' assegnato alcun punteggio: a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea; b) alle attestazioni di buon servizio; c) alle attivita' svolte in istituti sanitari non dipendenti da enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione; d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che ne sia seguito l'effettivo disimpegno. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.