Art. 2. Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. L'Universita' provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilita' civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attivita' di ricerca. L'importo dei relativi premi e' detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare.