Art. 2.
          Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
  Agli  assegni  di  cui  al  presente bando si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'art.  4  della  legge  13  agosto
1984,  n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
  L'Universita'  provvede alle coperture assicurative per infortuni e
per responsabilita' civile verso terzi a favore  dei  titolari  degli
assegni   nell'ambito   dell'espletamento  della  loro  attivita'  di
ricerca.  L'importo  dei  relativi  premi  e'  detratto  dall'assegno
spettante a ciascun titolare.