Art. 8. Formazione delle graduatorie di merito Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Verranno predisposte dieci graduatorie di merito in ragione delle differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento disciplinante il conferimento degli assegni di ricerca nonche' dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e della prova d'esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. Gli assegni di ricerca, cosi' come determinati all'art. 1 del presente bando di concorso sono conferiti ai candidati vincitori di ciascun concorso. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del rettore di questo Ateneo e sono immediatamente efficaci. Le graduatorie di merito verranno utilizzate in caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione dell'assegno; gli assegni, in tal caso, verranno conferiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Al fine di garantire un'immediata ed idonea pubblicita' delle suddette graduatorie, le stesse verranno affisse per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'albo ufficiale dell'Universita' di Chieti - Via dei Vestini n. 31 - Chieti Scalo. Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita' alla presente procedura concorsuale.