Art. 8.
               Formazione delle graduatorie di merito
  Le  graduatorie  di  merito  dei  candidati  sono  formate  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
  Verranno predisposte dieci graduatorie di merito in  ragione  delle
differenti tipologie e peculiarita' degli assegni di ricerca.
  La  votazione  complessiva  e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio.
  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.   14   del   regolamento
disciplinante  il  conferimento  degli  assegni  di  ricerca  nonche'
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191,  se  due  o
piu'   candidati   ottengono,   a  conclusione  delle  operazioni  di
valutazione dei titoli e della  prova  d'esame,  pari  punteggio,  e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'.
  Gli  assegni  di  ricerca,  cosi'  come  determinati all'art. 1 del
presente bando di concorso sono conferiti ai candidati  vincitori  di
ciascun concorso.
  Le  graduatorie di merito sono approvate con decreto del rettore di
questo Ateneo e sono immediatamente efficaci.
  Le graduatorie di merito verranno utilizzate in  caso  di  rinuncia
degli   assegnatari   o   di  risoluzione  per  mancata  accettazione
dell'assegno;  gli  assegni,  in  tal  caso,  verranno  conferiti  ai
candidati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
  Al  fine  di  garantire  un'immediata  ed  idonea pubblicita' delle
suddette graduatorie, le stesse verranno affisse per un  periodo  non
inferiore  a  trenta  giorni,  all'albo ufficiale dell'Universita' di
Chieti - Via dei Vestini n. 31 - Chieti Scalo.
  Non si  da'  luogo  a  dichiarazione  di  idoneita'  alla  presente
procedura concorsuale.