Art. 9.
                Conferimento degli assegni di ricerca
  I  vincitori del presente concorso instaurano un rapporto di lavoro
autonomo  di  diritto  privato.  Tale  rapporto  non  rientra   nella
configurazione  istituzionale della docenza universitaria e del ruolo
dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai
fini dell'assunzione nei ruoli  del  personale  delle  universita'  e
istituti universitari italiani.
  I  vincitori  saranno invitati ad autocertificare i seguenti stati,
fatti e qualita' personali:
  1) l'atto di nascita;
  2) il godimento dei diritti politici;  i  cittadini  di  uno  degli
Stati  membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o  di
provenienza;
  3)   il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  il  titolo  di
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  4) di non aver riportato  condanne  penali;  in  caso  contrario  i
vincitori  dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha  emessa,  (anche  se  e'
stata  concessa  amnistia,  perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.  I
procedimenti  penali  devono  essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi).
  I  cittadini  degli  Stati  membri   dell'Unione   europea   devono
autocertificare  altresi' di non aver riportato condanne penali nello
Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
  5) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA  e
di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio dell'anagrafe tributaria
inerente allo stesso;
  6)  la  propria  posizione  relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
  7) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite  e
di  non  essere  dipendenti  di  ruolo degli enti indicati al comma 1
dell'art. 3 del presente bando.
  I vincitori  del  presente  concorso  saranno  inoltre  invitati  a
produrre  certificato  medico  rilasciato  da  una  A.S.L., ovvero da
ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti che il
soggetto e' fisicamente idoneo all'attivita' di collaborazione per la
quale ha concorso. Qualora  i  vincitori  siano  affetti  da  qualche
imperfezione,  il  certificato  deve  farne  menzione  e  indicare se
l'imperfezione  stessa  menomi   l'attitudine   alla   collaborazione
suddetta. Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei
mesi  rispetto  alla  data  di  effettivo  inizio  dell'attivita'  di
collaborazione.
  Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori
della presente  procedura  concorsuale  saranno  soggetti,  da  parte
dell'Universita'  degli  studi  "G.  D'Annunzio"  di Chieti, a idonei
controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
  I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le  domande  di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10
e  12  della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  saranno  trattati
esclusivamente per le finalita' di gestione della presente  procedura
e  degli  eventuali  procedimenti  di  attribuzione  degli assegni in
questione.
  Con i vincitori del presente concorso verranno stipulati  contratti
di  lavoro  autonomo  che  saranno  sottoscritti  dai vincitori e dal
rettore dell'Universita' di Chieti.
  I vincitori del presente concorso saranno tenuti a  rispettare  gli
adempimenti  previsti  dal  regolamento di ateneo per il conferimento
degli assegni per la collaborazione ad attivita'  di  ricerca  ed  in
particolare  quanto  espressamente  previsto  dagli articoli 4, 6 e 7
dello stesso.
  Copia del  regolamento  sara'  consegnata  a  ciascun  titolare  di
assegno all'atto della stipula del contratto.
  Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attivita'
di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione,
non  dichiarino  di  accettarlo  o  non assumano servizio nel termine
stabilito.
  Possono essere giustificati  soltanto  i  ritardi  dovuti  a  gravi
motivi,  di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Eventuali differimenti dalla data d'inizio o interruzione del periodo
di  godimento  dell'assegno  verranno  consentiti  ai  vincitori  che
dimostrino  di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle
condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204).
  Coloro che, alla data di ricezione della  lettera  di  conferimento
dell'assegno  si  trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire
all'amministrazione un certificato dell'autorita' militare, nel quale
dovra' essere anche indicata la data presumibile in cui avra' termine
il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovra' comunque iniziare
l'attivita' di ricerca dal primo giorno del mese successivo a  quello
di congedo.
  Nei  confronti  del  titolare  di  assegno  che, dopo aver iniziato
l'attivita' di ricerca non la  prosegua  senza  giustificato  motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno,
o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e'  avviata
la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
  Al  termine del contratto, il titolare di assegno dovra' presentare
una relazione sull'attivita' svolta inviata al rettore.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,  valgono,
sempre  che  applicabili,  le  disposizioni  previste dalla normativa
citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonche', in
quanto applicabili, le norme del codice civile.
  Chieti, 20 agosto 1999
Il pro-rettore: Paolone
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