Art. 9. Conferimento degli assegni di ricerca I vincitori del presente concorso instaurano un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle universita' e istituti universitari italiani. I vincitori saranno invitati ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualita' personali: 1) l'atto di nascita; 2) il godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa, (anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare altresi' di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano; 5) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente allo stesso; 6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari; 7) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di non essere dipendenti di ruolo degli enti indicati al comma 1 dell'art. 3 del presente bando. I vincitori del presente concorso saranno inoltre invitati a produrre certificato medico rilasciato da una A.S.L., ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo all'attivita' di collaborazione per la quale ha concorso. Qualora i vincitori siano affetti da qualche imperfezione, il certificato deve farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla collaborazione suddetta. Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettivo inizio dell'attivita' di collaborazione. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori della presente procedura concorsuale saranno soggetti, da parte dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione. Con i vincitori del presente concorso verranno stipulati contratti di lavoro autonomo che saranno sottoscritti dai vincitori e dal rettore dell'Universita' di Chieti. I vincitori del presente concorso saranno tenuti a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca ed in particolare quanto espressamente previsto dagli articoli 4, 6 e 7 dello stesso. Copia del regolamento sara' consegnata a ciascun titolare di assegno all'atto della stipula del contratto. Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti dalla data d'inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204). Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire all'amministrazione un certificato dell'autorita' militare, nel quale dovra' essere anche indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovra' comunque iniziare l'attivita' di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo. Nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e' avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto. Al termine del contratto, il titolare di assegno dovra' presentare una relazione sull'attivita' svolta inviata al rettore. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonche', in quanto applicabili, le norme del codice civile. Chieti, 20 agosto 1999 Il pro-rettore: Paolone ----------------------------------------