Art. 4. Inammissibilita' della domanda regolarizzazioni, esclusione, decadenza Non e' ammessa la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dall'art. 3, ne' la domanda priva della firma del candidato. Sono esclusi dal concorso: a) coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni; b) i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati revocati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 127, primo comma, punto d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla stazione zoologica "A. Dohrn". Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso la stazione zoologica "A. Dohrn" dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso con provvedimento motivato secondo le modalita' di cui al precedente art. 2. Allo stesso modo sara' disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 3.