Art. 4.
                   Inammissibilita' della domanda
               regolarizzazioni, esclusione, decadenza
  Non e' ammessa la domanda che sia stata presentata oltre il termine
stabilito   dall'art.  3,  ne'  la  domanda  priva  della  firma  del
candidato.
  Sono esclusi dal concorso:
  a)  coloro  che abbiano usufruito dei benefici previsti dall'art. 3
della legge 24 maggio 1970,  n.  336  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  b) i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che
siano  stati revocati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ai sensi  dell'art.  127,  primo
comma,  punto  d)  del  testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  L'esclusione e' disposta sulla base delle  dichiarazioni  rese  dal
candidato  nella  sua  domanda ovvero sulla base della documentazione
prodotta ovvero  ancora  sulla  base  di  accertamenti  svolti  dalla
stazione zoologica "A. Dohrn".
  Qualora  i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo
l'espletamento del concorso la stazione zoologica "A. Dohrn"  dispone
la  decadenza  da  ogni  diritto  conseguente  alla partecipazione al
concorso con provvedimento motivato secondo le modalita'  di  cui  al
precedente  art.  2. Allo stesso modo sara' disposta la decadenza dei
candidati di  cui  eventualmente  risulti  non  veritiera  una  delle
dichiarazioni di cui all'art. 3.