Art. 10.
          Corso di aggiornamento e formazione professionale
  I  concorrenti  utilmente  collocati nella graduatoria di merito di
cui al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti  messi
a  concorso  e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di
aggiornamento e di  formazione  professionale,  nella  sede,  con  le
modalita' e la durata che saranno stabilite dall'amministrazione.
  Durante il corso i candidati permarranno nel ruolo di appartenenza.
  Gli  ammessi  al  corso di aggiornamento e formazione professionale
che non si presenteranno presso l'ente indicato  nella  comunicazione
di  convocazione,  nel  termine  fissato  dalla  direzione  generale,
saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro  i  primi  dieci
giorni  di  corso,  con  altri  candidati  idonei  che  seguono nella
graduatoria di merito.
  La direzione generale potra' comunque autorizzare,  per  comprovati
motivi,  da  preavvisare  tramite  il  comando dell'ente o reparto di
appartenenza, gli aspiranti a differire la presentazione fino  al  10
giorno dalla data di inizio del corso.
  I  concorrenti  che  non  supereranno  gli esami relativi alla fase
basica ed alla fase di specializzazione non saranno immessi nel ruolo
dei sergenti in servizio permanente dell'Esercito.
  Le  prove  di  efficienza  operativa  costituiscono  prova  d'esame
durante  la  fase basica; la valutazione insufficiente in "attitudine
militare" durante la  fase  basica  e  la  fase  di  specializzazione
determina il mancato superamento degli esami relativi a tali fasi.
  La  votazione  finale  del  corso  di  aggiornamento  e  formazione
professionale e' determinata dal punteggio  in  centesimi  conseguito
dai  frequentatori  quale  media  aritmetica  del  voto dell'esame al
termine della fase basica e del voto dell'esame al termine della fase
di specializzazione.