Art. 10. Corso di aggiornamento e formazione professionale I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di aggiornamento e di formazione professionale, nella sede, con le modalita' e la durata che saranno stabilite dall'amministrazione. Durante il corso i candidati permarranno nel ruolo di appartenenza. Gli ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale che non si presenteranno presso l'ente indicato nella comunicazione di convocazione, nel termine fissato dalla direzione generale, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito. La direzione generale potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi, da preavvisare tramite il comando dell'ente o reparto di appartenenza, gli aspiranti a differire la presentazione fino al 10 giorno dalla data di inizio del corso. I concorrenti che non supereranno gli esami relativi alla fase basica ed alla fase di specializzazione non saranno immessi nel ruolo dei sergenti in servizio permanente dell'Esercito. Le prove di efficienza operativa costituiscono prova d'esame durante la fase basica; la valutazione insufficiente in "attitudine militare" durante la fase basica e la fase di specializzazione determina il mancato superamento degli esami relativi a tali fasi. La votazione finale del corso di aggiornamento e formazione professionale e' determinata dal punteggio in centesimi conseguito dai frequentatori quale media aritmetica del voto dell'esame al termine della fase basica e del voto dell'esame al termine della fase di specializzazione.