Art. 2. R e q u i s i t i Puo' partecipare al concorso, a domanda da prodursi secondo le modalita' indicate al successivo art. 3, il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito con qualsiasi anzianita' che: 1) non sia incorso in condanne per delitti non colposi; 2) sia in possesso della condotta e delle qualita' morali ai sensi dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; 3) abbia riportato in sede di redazione dell'ultima documentazione caratteristica da volontario in servizio permanente una qualifica non inferiore a "nella media" o "sufficiente" o giudizio equivalente; 4) non abbia riportato alcuna sanzione disciplinare di Stato. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 3 e mantenuti, ad eccezione del requisito indicato al comma 1, punto 3), del presente articolo, fino alla data dell'immissione nel ruolo dei sergenti in servizio permanente, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 5. I candidati che risultassero, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' dei suddetti requisiti saranno esclusi dal concorso o dalla frequenza del corso e se gia' immessi nel ruolo dei sergenti dichiarati decaduti dalla nomina.