Art. 2.
                          R e q u i s i t i
  Puo'  partecipare  al  concorso,  a  domanda da prodursi secondo le
modalita' indicate al successivo art. 3, il personale appartenente al
ruolo dei volontari di truppa in  servizio  permanente  dell'Esercito
con qualsiasi anzianita' che:
  1) non sia incorso in condanne per delitti non colposi;
  2)  sia in possesso della condotta e delle qualita' morali ai sensi
dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
  3) abbia riportato in sede di redazione dell'ultima  documentazione
caratteristica da volontario in servizio permanente una qualifica non
inferiore a "nella media" o "sufficiente" o giudizio equivalente;
  4) non abbia riportato alcuna sanzione disciplinare di Stato.
  I  requisiti  suindicati  debbono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza del  termine  di  presentazione  della  domanda  di  cui  al
successivo art. 3 e mantenuti, ad eccezione del requisito indicato al
comma   1,   punto   3),   del  presente  articolo,  fino  alla  data
dell'immissione nel ruolo dei sergenti in servizio  permanente,  pena
l'esclusione  dal  concorso  con la procedura prevista dal successivo
art. 5.
  I candidati che risultassero, ad una  verifica  anche  postuma,  in
difetto  di  uno  o  piu'  dei suddetti requisiti saranno esclusi dal
concorso o dalla frequenza del corso e se gia' immessi nel ruolo  dei
sergenti dichiarati decaduti dalla nomina.