Art. 6. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso che verra' nominata con successivo provvedimento del Direttore generale, sara' composta da: un dirigente ovvero ufficiale dell'Esercito di grado equiparato, presidente; da un ufficiale superiore designato dallo stato maggiore Esercito, membro; da un funzionario amministrativo appartenente all'ottava qualifica funzionale, membro; da un collaboratore amministrativo o ufficiale dell'Esercito di livello equiparato, segretario. La commissione esaminatrice avra' il compito di: a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali; b) definire il questionario della prova d'esame; c) curare lo svolgimento della prova d'esame; d) valutare i titoli dei candidati; e) valutare la prova d'esame; f) formare la graduatoria definitiva di merito degli idonei sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta; g) redigere l'elenco dei candidati giudicati "non idonei" e quello degli assenti alla prova scritta. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato maggiore di Forza armata potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati, nominati dalla direzione generale per il personale militare.