Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
  La  commissione  esaminatrice  del concorso che verra' nominata con
successivo provvedimento del Direttore generale, sara' composta da:
  un dirigente ovvero ufficiale dell'Esercito  di  grado  equiparato,
presidente;
  da  un ufficiale superiore designato dallo stato maggiore Esercito,
membro;
  da un funzionario amministrativo appartenente all'ottava  qualifica
funzionale, membro;
  da  un  collaboratore  amministrativo  o ufficiale dell'Esercito di
livello equiparato, segretario.
  La commissione esaminatrice avra' il compito di:
  a)  stabilire  preventivamente  i  criteri  e   le   modalita'   di
valutazione delle prove concorsuali;
  b) definire il questionario della prova d'esame;
  c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
  d) valutare i titoli dei candidati;
  e) valutare la prova d'esame;
  f)  formare  la graduatoria definitiva di merito degli idonei sulla
base della valutazione dei titoli e della prova scritta;
  g) redigere l'elenco dei candidati giudicati "non idonei" e  quello
degli assenti alla prova scritta.
  Tale  commissione,  in  relazione  a particolari esigenze operative
determinate dallo Stato maggiore di Forza armata  potra'  operare  in
Italia   e/o   all'estero  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dalla
commissione  stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di   appositi
comitati,   nominati   dalla  direzione  generale  per  il  personale
militare.