Art. 10. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Consob, divisione risorse, ufficio gestione risorse umane, per finalita' connesse all'espletamento del concorso e sono trattati in una banca dati automatizzata, con logiche pienamente rispondenti alle predette finalita', anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei dati e' obbligatorio, pena l'esclusione dal concorso, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza che e' facoltativo. Per il trattamento, da parte della Consob, dei dati conferiti non e' richiesto il consenso degli interessati. I dati conferiti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali la comunicazione risulti necessaria per finalita' connesse allo svolgimento del concorso. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 13 della citata legge n. 675/1996 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. Titolare del trattamento e' la Consob, Commissione nazionale per le societa' e la borsa, via Isonzo n. 19/d - 00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.