Art. 10.
                   Trattamento dei dati personali
  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31  dicembre  1996,  n.
675,  i  dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la
Consob,  divisione  risorse,  ufficio  gestione  risorse  umane,  per
finalita'  connesse  all'espletamento del concorso e sono trattati in
una banca dati automatizzata, con logiche pienamente rispondenti alle
predette finalita', anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro.
  Il conferimento dei dati e'  obbligatorio,  pena  l'esclusione  dal
concorso,   ai   fini  dell'esame  dei  requisiti  di  partecipazione
posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti  eventuali
titoli di precedenza o preferenza che e' facoltativo.
  Per  il  trattamento, da parte della Consob, dei dati conferiti non
e' richiesto il consenso degli interessati.
  I  dati  conferiti  potranno  essere  comunicati  unicamente   alle
amministrazioni  pubbliche nei confronti delle quali la comunicazione
risulti  necessaria  per  finalita'  connesse  allo  svolgimento  del
concorso.
  Ciascun  candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 13 della
citata legge n. 675/1996 tra i quali il diritto di accedere  ai  dati
che  lo  riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati
erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione
di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento  dei  dati
che lo riguardano.
  Titolare del trattamento e' la Consob, Commissione nazionale per le
societa'  e  la  borsa,  via  Isonzo  n.  19/d  - 00198 Roma, nei cui
confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.