Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea; b) godimento dei diritti politici; c) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, la domanda di partecipazione al concorso deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto; d) esperienza lavorativa di almeno due anni con rapporto di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici, ovvero aziende o enti privati, comportante lo svolgimento di mansioni impiegatizie di natura esecutiva. A tal fine potranno essere cumulati rapporti di lavoro di durata non inferiore a tre mesi; e) idoneita' fisica all'impiego. Si precisa che, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, la condizione di privo della vista comporta inidoneita' allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di vice assistente in quanto il relativo ambito mansionistico e' caratterizzato da un'attivita' prevalentemente consistente nella gestione di procedure operative che richiedono l'utilizzo di macchine o apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, tale da presupporre una normale funzionalita' visiva. I cittadini di Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La Consob procede all'esclusione dal concorso, ovvero non da' seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o piu' requisiti previsti dal bando. Non possono accedere all'impiego presso la Consob: coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto; coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo, o presso enti pubblici, anche economici, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o per giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente; coloro che siano stati collocati a riposo da una pubblica amministrazione con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla legge 14 agosto 1974, n. 355.