Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
  Per  l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
  a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174,
cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
  b) godimento dei diritti politici;
  c)  diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  o   titolo
equipollente  a  tutti  gli  effetti  di legge. Nel caso di titolo di
studio  conseguito  all'estero,  la  domanda  di  partecipazione   al
concorso  deve  essere  corredata dal provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente  titolo  italiano  in  base  alla
normativa  vigente,  con  l'indicazione  della  scala  di valutazione
utilizzata per l'attribuzione del voto;
  d) esperienza lavorativa di almeno due anni con rapporto di  lavoro
subordinato  presso  amministrazioni  dello  Stato  o  enti pubblici,
ovvero aziende o enti privati, comportante lo svolgimento di mansioni
impiegatizie di natura esecutiva. A tal fine potranno essere cumulati
rapporti di lavoro di durata non inferiore a tre mesi;
  e) idoneita' fisica all'impiego. Si precisa che, ai sensi dell'art.
1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, la  condizione  di  privo  della
vista  comporta  inidoneita'  allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di vice  assistente  in  quanto  il  relativo  ambito
mansionistico   e'  caratterizzato  da  un'attivita'  prevalentemente
consistente nella gestione  di  procedure  operative  che  richiedono
l'utilizzo  di  macchine  o apparecchiature meccaniche, elettriche ed
elettroniche, tale da presupporre una normale funzionalita' visiva.
  I cittadini di Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia devono
altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
  godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza  o
di provenienza;
  adeguata conoscenza della lingua italiana.
  I   requisiti   prescritti  dal  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
  La  Consob  procede  all'esclusione  dal  concorso,  ovvero non da'
seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o
piu' requisiti previsti dal bando.
  Non possono accedere all'impiego presso la Consob:
  coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e
subite per reati conseguenti a comportamenti  ritenuti  incompatibili
con le funzioni da espletare nell'Istituto;
  coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
  coloro  che  siano  stati  destituiti,  dispensati  per persistente
insufficiente rendimento o dichiarati  decaduti  dall'impiego  presso
una  pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo, o presso
enti pubblici, anche economici, ovvero licenziati da aziende  o  enti
privati  per  giusta  causa  o per giustificato motivo ascrivibili ad
inadempimento del dipendente;
  coloro   che  siano  stati  collocati  a  riposo  da  una  pubblica
amministrazione con i benefici previsti dalla legge 24  maggio  1970,
n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.  748,  o dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla
legge 14 agosto 1974, n. 355.