Art. 4. Esclusione dal concorso Non sono prese in considerazione, e comportano quindi l'esclusione dal concorso: le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3; le domande prive della sottoscrizione in originale; le domande inoltrate tramite fax, telex o telegramma; le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, con provvedimento motivato. La Consob comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.