Art. 4.
                       Esclusione dal concorso
  Non sono prese in considerazione, e comportano quindi  l'esclusione
dal concorso:
  le  domande  spedite  o  presentate  oltre il termine stabilito dal
precedente art. 3;
  le domande prive della sottoscrizione in originale;
  le domande inoltrate tramite fax, telex o telegramma;
  le domande dalle  quali  non  risulti  il  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'ammissione al concorso.
  L'esclusione   dal   concorso  e'  disposta  dal  presidente  della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa,  con  provvedimento
motivato.
  La  Consob  comunica per iscritto agli interessati il provvedimento
di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.