Art. 5. Valutazione dei titoli Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e' fissato in punti 6. I titoli a tal fine valutabili sono i seguenti: a) votazione conseguita nel diploma di scuola secondaria di secondo grado prescritto dal precedente art. 2, lettera c), (fino a punti 1); b) durata dell'esperienza lavorativa maturata, oltre i due anni prescritti per l'ammissione al concorso, purche' comportante lo svolgimento di mansioni non inferiori a quelle indicate al precedente art. 2, lettera d) (fino a punti 3); c) diploma di laurea tenuto conto anche della votazione finale conseguita (fino a punti 2). La commissione esaminatrice - nominata dal presidente della Consob con successivo provvedimento - preliminarmente allo svolgimento delle prove d'esame, determina, per ciascuna delle categorie di titoli indicate dal precedente comma, i criteri di valutazione e il relativo punteggio, nonche' il punteggio complessivo minimo per l'ammissione alle prove stesse.