Art. 5.
                       Valutazione dei titoli
  Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e' fissato in punti  6.
I titoli a tal fine valutabili sono i seguenti:
  a) votazione conseguita nel diploma di scuola secondaria di secondo
grado prescritto dal precedente art. 2, lettera c), (fino a punti 1);
  b)  durata  dell'esperienza  lavorativa  maturata, oltre i due anni
prescritti per  l'ammissione  al  concorso,  purche'  comportante  lo
svolgimento di mansioni non inferiori a quelle indicate al precedente
art. 2, lettera d) (fino a punti 3);
  c)  diploma  di  laurea  tenuto  conto anche della votazione finale
conseguita (fino a punti 2).
  La commissione esaminatrice - nominata dal presidente della  Consob
con successivo provvedimento - preliminarmente allo svolgimento delle
prove  d'esame,  determina,  per  ciascuna  delle categorie di titoli
indicate dal precedente comma, i criteri di valutazione e il relativo
punteggio, nonche' il punteggio complessivo minimo  per  l'ammissione
alle prove stesse.