Art. 7.
                     Titoli - Graduatoria finale
  Espletate  le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma
la graduatoria di merito con l'indicazione  dei  punteggi  conseguiti
dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma:
  della  media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova a
contenuto pratico;
  del voto riportato nella prova orale;
  del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese;
  del punteggio relativo ai titoli posseduti.
  La Commissione nazionale per le societa' e la borsa valuta, ai fini
della graduatoria finale, i titoli di precedenza e  preferenza  e  le
riserve stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti ovvero
indicati  dal  regolamento  disciplinante il trattamento giuridico ed
economico del personale della Consob.
  I candidati che intendano far valere i titoli di cui ai  precedenti
commi  devono farne espressa menzione, sotto pena di decadenza, nella
domanda di ammissione e, entro  il  termine  perentorio  di  quindici
giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui hanno
sostenuto la prova orale, devono produrre idonea  documentazione  che
ne  comprovi il possesso sin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda  di  ammissione  al  concorso.  Di
seguito  e' indicato il tipo di certificazione sostitutiva ammessa ai
sensi degli articoli 2 e 4 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e
successive  modificazioni,  utilizzabile  a comprova del possesso dei
predetti titoli:
  a) titoli di precedenza e preferenza in genere
  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (ai sensi  art.  4,
legge n. 15/1968)
  b)  titoli  di  precedenza e preferenza connessi a:  adempimento di
obblighi  militari  stato  di  famiglia  stato  di  celibe,   nubile,
coniugato, vedovo
  dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi art. 2, legge
n. 15/1968)
  c)  titoli  di  studio  (ove  valutabili come titoli oltre che come
requisiti)
  dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi art. 2, legge
n. 15/1968)
  d) esperienza lavorativa maturata (ove valutabile come titolo oltre
che come requisito)
  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (ai sensi  art.  4,
legge n. 15/1968)
  Se  dopo  le  prove  d'esame e la valutazione dei titoli due o piu'
candidati ottengono pari punteggio, e quindi risultano in graduatoria
nella medesima posizione, e' preferito il candidato piu'  giovane  di
eta'.
  La  Commissione  nazionale  per  le  societa' e la borsa approva la
graduatoria finale dei candidati risultati vincitori del  concorso  e
di  quelli  idonei  e  dichiara  vincitori del concorso stesso, sotto
condizione   sospensiva   dell'accertamento   dei    requisiti    per
l'ammissione  all'impiego,  i primi classificati in detta graduatoria
in relazione al numero dei posti messi a concorso.
  In caso di rinuncia di uno dei vincitori, la Consob si  riserva  la
facolta'  di  assegnare  ad  altro  candidato  idoneo il posto resosi
disponibile, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
  La  Consob  si  riserva  altresi'  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  nel  termine di un anno dalla data di approvazione della
stessa.
  La graduatoria del concorso  e'  pubblicata  nel  bollettino  della
Consob.  Di  tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale  "Concorsi  ed
esami".