Art. 9.
         Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio
  Possono accedere all'impiego presso la Consob i candidati che:
  siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
  non  si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art.
2, comma 5.
  I  vincitori  del  concorso  in  possesso  di  tutti  i   requisiti
prescritti,  sono  nominati  vice  assistenti in prova nella carriera
operativa del personale di ruolo della Consob, per la durata  di  sei
mesi  e  con  diritto  al  trattamento  economico  della qualifica, e
assegnati alla sede secondaria operativa di Milano.  Il  rapporto  di
impiego  del personale in possesso della cittadinanza di Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia  e'  regolato  tenendo  conto
delle  limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  recante  "norme  sull'accesso  dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche".
  L'accettazione  della  nomina  a vice assistente non puo' essere in
alcun modo condizionata.
  In seguito al conferimento della  nomina  a  vice  assistente,  gli
interessati  devono  presentarsi,  entro  il  termine  loro indicato,
presso la sede secondaria operativa di Milano. Eventuali proroghe  di
detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
  Coloro  che  rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede  secondaria
operativa  di  Milano  entro  il  prescritto  termine, decadono dalla
nomina come  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  del  regolamento
disciplinante  il  trattamento  giuridico  ed economico del personale
della Consob.
  Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori sono nominati
in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale  per
le societa' e la borsa.
  In  caso  di  giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere
prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali,  ove  il  giudizio
sia  ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di
impiego, con diritto all'indennita' prevista dall'art. 16,  comma  3,
della  II  parte  del citato regolamento disciplinante il trattamento
giuridico ed economico del personale della Consob.