Art. 9. Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio Possono accedere all'impiego presso la Consob i candidati che: siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2; non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art. 2, comma 5. I vincitori del concorso in possesso di tutti i requisiti prescritti, sono nominati vice assistenti in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Consob, per la durata di sei mesi e con diritto al trattamento economico della qualifica, e assegnati alla sede secondaria operativa di Milano. Il rapporto di impiego del personale in possesso della cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante "norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche". L'accettazione della nomina a vice assistente non puo' essere in alcun modo condizionata. In seguito al conferimento della nomina a vice assistente, gli interessati devono presentarsi, entro il termine loro indicato, presso la sede secondaria operativa di Milano. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede secondaria operativa di Milano entro il prescritto termine, decadono dalla nomina come previsto dalle vigenti disposizioni del regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale della Consob. Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori sono nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennita' prevista dall'art. 16, comma 3, della II parte del citato regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale della Consob.